(massima n. 1)
La legge 26 marzo 1983, n. 84, che ha sostituito, in materia di trasporti aerei internazionali, ai fini della responsabilitą del vettore, la somma in franchi d'oro Poincarč di cui alla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 emendata dal Protocollo dell'Aia 28 settembre 1975, i diritti speciali di prelievo in valuta nazionale deve effettuarsi applicando la paritą ufficiale fissata dal Fondo monetario internazionale «al momento del giudizio», si riferisce con l'espressione richiamata alla data della decisione della causa e comporta l'esclusione di ogni rivalutazione, pur trattandosi di debito di valore, della somma dovuta dal responsabile del danno.