(massima n. 1)
La controversia relativa ad un rapporto di agenzia nel quale la qualità di agente è rivestita da una società, di capitali o di persone ed ancorché irregolare o di fatto, esula, per il difetto del carattere prevalentemente personale della prestazione, dalla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, atteso che qualsiasi società, per quanto semplice sia la sua struttura, importa l'esercizio di un'impresa e, postulando un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, non si può concretare (con la conseguente inconfigurabilità della cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c.) in una prestazione d'opera personale.