(massima n. 1)
La proposta — salvo che essa sia irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. — può essere dal proponente revocata senza bisogno di alcuna motivazione o giustificazione e senza dover attendere che sia trascorso il termine ordinariamente necessario, secondo la natura dell'affare o gli usi, perché gli pervenga l'accettazione della controparte, in quanto tale termine, previsto dal secondo comma dell'art. 1326 c.c., non concerne l'istituto della revoca ma il diverso istituto della caducazione automatica (senza cioè bisogno di alcuna revoca) della proposta.