(massima n. 1)
In sede di legittimità il motivo di ricorso con il quale si censuri per vizio di ultrapetizione l'argomento in sé superfluo che il giudice di appello, confermando la sentenza impugnata per ragioni di per sé sufficienti al rigetto del gravame, abbia ritenuto di aggiungere, è inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione, atteso che il giudicato nasce dalla sentenza di primo grado confermata nei gradi di impugnazione, sicché nell'ipotesi suddetta il tema della decisione resta delimitato dalla sentenza di primo grado, senza che siano ravvisabili una decisione aggiuntiva o modificativa da parte del giudice del gravame.