(massima n. 1)
Al fine di far valere, ex art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, č necessario che il ricorrente indichi specificamente (e non giā soltanto per relationem, richiamando gli atti delle pregresse fasi processuali) i fatti e le circostanze di cui trattasi, onde consentire al giudice di legittimitā il controllo sulla loro decisivitā; controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve appunto avvenire sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non č possibile sopperire con indagini integrative.