(massima n. 1)
La sopravvenienza di un requisito «nuovo» del diritto fatto valere in giudizio, che sia determinata dall'emissione di una declaratoria d'illegittimità costituzionale – o dall'avvento di una normativa d'interpretazione autentica – di una disposizione di legge, rimane ininfluente nel giudizio di legittimità ove il ricorso per cassazione non abbia messo in discussione la sussistenza di quel requisito. Pertanto, l'art. 11, comma ventiduesimo, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, alla cui stregua, in ipotesi di cumulo di pensioni già tutte integrate o integrabili al minimo, il diritto alla cosiddetta cristallizzazione della seconda (o ulteriore) pensione è subordinato al possesso – alla data del 30 settembre 1983 – di un reddito inferiore al limite di cui al primo comma dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983 non influisce ai fini della decisione del ricorso per cassazione dell'Inps (avverso sentenza affermativa del diritto del plurititolare di pensioni integrate al minimo a conservare nell'importo «cristallizzato» la pensione non più integrabile) ove l'Istituto non abbia sollevato nella fase di merito alcuna questione in ordine alla condizione reddituale del pensionato né abbia denunciato in sede di ricorso il supposto difetto del requisito reddituale.