(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno, nel caso di giudizio sull'an separato da quello sul quantum le circostanze imputabili al danneggiato ed idonee a determinare un suo concorso di colpa vanno dedotte ed esaminate in sede di accertamento generico per quanto attiene sia alla loro esistenza sia al grado della loro efficienza causale; con la conseguenza che, qualora nel giudizio sull'an la parte interessata abbia prospettato elementi di fatto dai quali possa desumersi l'indicato concorso, una volta che sia stata definitivamente accertata la colpa del danneggiante, con condanna generica dello stesso al risarcimento dei danni, e si sia escluso, sia pure implicitamente, il concorso di colpa del danneggiato, ogni questione sul punto non č pił proponibile nel successivo giudizio sul quantum.