(massima n. 1)
Il conflitto negativo di giurisdizione (art. 362, comma secondo, n. 1 c.p.c.) è ravvisabile soltanto fra organi giurisdizionali che, con statuizioni di tipo giudiziario, neghino il proprio potere giurisdizionale nella soluzione della controversia loro sottoposta, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun conflitto del genere quando una della due autorità sia amministrativa, dato che i provvedimenti emanati da quest'ultima sono impugnabili esclusivamente con ricorso al giudice amministrativo. Pertanto, è inammissibile il conflitto di giurisdizione proposto per denunziare il provvedimento del Pretore, declinante la propria giurisdizione in ordine all'opposizione all'avviso di vendita notificato, nell'ambito di procedura esecutiva esattoriale, all'acquirente di un immobile pignorato, ed altro provvedimento, di natura amministrativa, con il quale l'Intendente di Finanza abbia dichiarato inammissibile il ricorso del medesimo acquirente, ritenendo consentita all'interessato l'opposizione ex art. 619 c.p.c.; né l'indicato conflitto può essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione, qualora (come nell'ipotesi) sia passata in giudicato la sentenza del giudice ordinario declinatoria della giurisdizione.