(massima n. 1)
Il principio generale secondo cui lo ius superveniens che introduca una nuova disciplina del rapporto in contestazione è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo incontra nel giudizio di legittimità le limitazioni connesse con la disciplina delle impugnazioni, per effetto della quale la nuova regolamentazione può trovare piena applicazione solo quando essa sia sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti. Allorquando, invece, la nuova normativa sia intervenuta prima della proposizione del ricorso, in difetto di una specifica censura del ricorrente che denunci il contrasto delle norme di diritto applicate nelle fasi di merito con la nuova disciplina del rapporto in contestazione, la Corte di cassazione non può rilevare d'ufficio tale contrasto, così come non può, senza specifica censura, rilevare la violazione di altre norme di diritto.