(massima n. 1)
Il giudizio per querela di falso proposto in via incidentale subisce, sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale, l'influenza del processo principale al quale č legato come un momento della sua fase istruttoria da un nesso funzionale e genetico. Pertanto, la proposizione della querela di falso in una controversia di lavoro o di previdenza o assistenza obbligatorie (artt. 409 e 442 c.p.c.) rimane influenzata dalle esigenze di oralitā, concentrazione ed immediatezza proprie del rito del lavoro e dalla correlativa inoperativitā della sospensione dei termini durante il periodo feriale ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742; con l'ulteriore conseguenza, in particolare, che il termine di un anno per il passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 327, primo comma, c.p.c., della sentenza non notificata con cui č stato definito il processo per querela di falso incidentalmente proposto (in una di dette controversie) non soggiace all'indicata sospensione feriale e che il termine di sei mesi previsto dall'art. 297, primo comma, c.p.c. per la riassunzione del processo principale, nel caso in cui col provvedimento di sospensione non sia stata fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio, deve essere computato a decorrere dal compimento dell'anno come sopra determinato.