(massima n. 1)
Il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata, ovvero la mancata pronuncia su una istanza istruttoria, non integrano di per sé il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale ovvero l'istanza istruttoria non esaminata attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilitą, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata.