Cassazione civile Sez. II sentenza n. 381 del 13 gennaio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata, ovvero la mancata pronuncia su una istanza istruttoria, non integrano di per sé il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale ovvero l'istanza istruttoria non esaminata attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilitą, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata.

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