(massima n. 1)
Quando il pretore, in funzione di giudice del lavoro, non abbia attribuito la rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, c.p.c., sia che abbia disatteso la domanda di parte o trascurato di pronunciare su di essa sia che, mancando un'esplicita domanda, abbia omesso di pronunciare doverosamente ex officio, la statuizione negativa deve essere specificatamente impugnata, in via principale o incidentale, non essendo consentito al giudice di appello, in difetto di gravame, l'attribuzione della rivalutazione monetaria negata in primo grado, a ciò ostando, da un lato, la regola processuale per cui sulle statuizioni rispetto alle quali il soccombente non abbia proposto tempestivamente impugnazione si forma il giudicato e, dall'altro, il fondamentale principio per cui i poteri del giudice di secondo grado sono correlati all'ambito dell'impugnazione (secondo la regola del tantum devolutum quantum appellatum), dato che allo stesso giudice, nell'ipotesi di mancato appello della parte creditrice della prestazione, è preclusa la reformatio in peius della sentenza di primo grado, appellata esclusivamente dalla controparte debitrice della prestazione soggetta a rivalutazione monetaria.