(massima n. 1)
In caso di nullitą intervenuta nel giudizio di primo grado per la mancata comunicazione ad una delle parti costituite di un'ordinanza emanata fuori udienza, il dovere del giudice di appello di decidere il merito (art. 354 c.p.c.), previa l'eventuale rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio contraddittorio, presuppone che sia proposta una domanda sul merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata con cui l'appello era stato dichiarato inammissibile perché l'appellante si era limitato a chiedere una declaratoria di nullitą ed inefficacia della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio).