(massima n. 1)
I mutamenti normativi prodotti da pronunce d'illegittimità costituzionale, configurandosi come ius superveniens, impongono — in ogni stato e grado e quindi anche nella fase di cassazione — la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della regula iuris risultante dalle decisioni anzidette; con l'ulteriore conseguenza che, ove la nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla pronuncia caducatoria della Corte costituzionale (nella specie, n. 240 del 1994, in tema di c.d. cristallizzazione) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello.