(massima n. 1)
Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza fondata su più ragioni, ciascuna di per sé idonea a sorreggerla, è necessario non solo che tutte le predette ragioni formino oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinché si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. Pertanto, in siffatta ipotesi, è sufficiente che sia respinta la censura formulata relativamente ad una delle predette ragioni, perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, con l'ulteriore conseguenza che i motivi di doglianza relativi alle altre ragioni divengono inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione.