(massima n. 1)
La violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché tale vizio è riferito dall'art. 360 n. 5 c.p.c. alla ricostruzione della concreta fattispecie e può dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto; è, conseguentemente, inammissibile il ricorso (in cassazione) per omessa e insufficiente motivazione sulla attribuzione della qualità di coltivatore diretto a soggetto che si occupa solo della direzione dell'impresa agricola perché tale qualificazione attiene alla interpretazione della norma giuridica ed alla sua applicazione alla fattispecie accertata ed è solo censurabile, quindi, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge.