(massima n. 1)
Costituisce un difetto della motivazione su un punto decisivo della controversia, denunciabile in cassazione a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e non un'ipotesi di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4, l'omesso esame da parte del giudice di merito di specifici elementi probatori (nella specie disposizioni testimoniali), idonei a fornire l'esatta rappresentazione di un fatto oggetto di accertamento giudiziale, e che siano stati da lui trascurati sulla base dell'erroneo presupposto che da altri atti del processo (nella specie dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio) risultasse una certa rappresentazione dello stesso fatto.