(massima n. 1)
Poiché i documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio solo con le formalità previste, per una esigenza di garanzia del diritto di difesa della controparte (anche se contumace), dagli artt. 74 e 87 att. c.p.c., il giudice non può utilizzare, per la decisione, documenti che siano stati prodotti con le predette formalità e così formalmente offerti al contraddittorio della controparte. Conseguentemente, l'omesso esame di un documento può dar luogo a vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia solo se il documento sia stato ritualmente prodotto in giudicato e cioè posto nella reale disponibilità dell'ufficio per essere inserito nel fascicolo di parte con l'adempimento delle formalità previste dall'art. 74 att. c.p.c.