(massima n. 1)
In tema di sospensione necessaria del processo civile, anche se nel testo dell'art. 295 c.p.c., modificato dall'art. 35 legge n. 353 del 1990, manca il riferimento ad una pregiudiziale «controversia amministrativa» (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi a priori la sospensione necessaria di giudizi civili in presenza di un giudizio amministrativo, quando questo verta su di un diritto soggettivo e la sua pronunzia conclusiva sia destinata a fare stato in altri giudizi; mentre, qualora il giudice amministrativo sia chiamato a decidere su interessi legittimi – su situazioni giuridiche, cioè, dalle quali, prima della loro tutela giurisdizionale, non possono derivare effetti costitutivi di diritti soggettivi – non c'è necessità di sospensione del giudizio civile, ancorché connesso in qualche modo con quello amministrativo. Ne consegue che non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria con riguardo al giudizio di rilascio, per occupazione sine titulo, di un terreno, promosso da un ente regionale di sviluppo agricolo nei confronti del figlio dell'originario assegnatario, in relazione al giudizio promosso dal figlio medesimo davanti al Tar, per la verifica dei presupposti per ottenere l'assegnazione a sé di detto terreno, non sussistendo «dipendenza» in senso giuridico tra il diritto dell'ente a vedersi restituito il possesso del fondo e quanto forma oggetto del giudizio amministrativo.