(massima n. 1)
Nel procedimento promosso per conseguire la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi nello stesso giudizio, la richiesta in grado d'appello di una pronuncia limitata all'an debeatur, con rinvio in separata sede della liquidazione del quantum, configura una mera riduzione della pretesa originaria e, pertanto, non incorrendo nel divieto di domande nuove fissato dall'art. 345 c.p.c. č idonea a circoscrivere nel senso indicato il giudizio d'impugnazione, ove la controparte che non sia contumace vi consenta espressamente o tacitamente.