(massima n. 1)
Anche nelle controversie del lavoro ed in quelle agrarie assoggettate al medesimo rito, il principio dell'immutabilitą del collegio riguarda esclusivamente la fase della discussione e della decisione della causa e non gią anche la fase istruttoria, che potrebbe svolgersi in una o pił udienze precedenti, dato che la concentrazione in una sola udienza, della trattazione e della decisione della causa, prescritta dall'art. 420 c.p.c., non esclude la possibilitą che il procedimento si svolga in una pluralitą di udienze di mero rinvio; pertanto, non dą luogo a nullitą la circostanza che una controversia sia stata decisa da un collegio che risulti, quanto alla sua composizione, identico a quello che ha partecipato all'udienza di discussione della causa, ma parzialmente diverso da quello che, in precedente udienza, abbia ammesso le prove.