(massima n. 1)
Il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è stato assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso; quando, invece, i rilievi all'operato del consulente tecnico sono stati avanzati dopo il deposito della relazione (e non hanno ricevuto risposta, quindi, in tale relazione), il giudice che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico non può sottrarsi, se gli argomenti sono specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati questi rilievi.