(massima n. 1)
Il difetto di competenza territoriale del pretore in funzione di giudice del lavoro (competenza che, essendo inderogabile suole anche definirsi funzionale) non č rilevabile ex officio dopo l'adozione dei provvedimenti relativi all'istruzione probatoria; restando peraltro consentita al giudice nonostante il dettato del quarto comma dell'art. 420 c.p.c. la facoltā, nella prima udienza di discussione, di riservarsi di decidere successivamente sull'eccezione d'incompetenza predetta tempestivamente sollevata dal convenuto, senza che tale riserva possa in alcun caso considerarsi equiparabile a rigetto dell'eccezione stessa ed a contestuale declaratoria affermativa della competenza.