(massima n. 1)
In caso di litisconsorzio necessario, l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se notificata nel termine di legge nei riguardi soltanto di una di esse e sia invece tardiva nei confronti delle altre, perché in tale ipotesi l'impugnazione proposta fuori termine vale come notificazione per l'integrazione del contraddittorio si sensi dell'art. 331 c.p.c. (Fattispecie riguardante l'azione risarcitoria contro la compagnia assicuratrice della Rca in stato di liquidazione coatta, nonché contro il responsabile e contro l'impresa cessionaria, sussistendo tra tali soggetti litisconsorzio necessario).