Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11152 del 27 ottobre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche nel rito del lavoro ed anche per la revocazione cosiddetta ordinaria (art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.) opera il principio secondo cui, al di fuori di tassative ipotesi previste dalla legge, l'impugnazione con unico atto di pių sentenze emesse tra diverse o tra le stesse parti in separati procedimenti č vietata e va dichiarata inammissibile, considerato che solo all'atto dell'introduzione del giudizio č consentito l'esercizio congiunto di azioni, collegate dalla connessione degli oggetti o dei titoli o dalla comunanza di questioni da risolvere o da connessione meramente soggettiva, mentre nel prosieguo del giudizio il potere di riunire i procedimenti č riservato al giudice.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.