(massima n. 1)
I provvedimenti di urgenza, essendo volti ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla, esauriscono la loro funzione con la decisione emessa nel successivo giudizio di merito, sicché la loro efficacia cessa se l'esistenza del diritto viene esclusa, ancor prima che suddetta esclusione si formi in giudicato, mentre se viene accertata l'esistenza del diritto i provvedimenti di urgenza vengono sostituiti dalla pronuncia di merito. Ne consegue che il contratto (sic) su di essi deve svolgersi nello stesso giudizio di merito, essendo esclusa la loro autonoma impugnabilitą.