(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione con il quale la parte, senza dolersi della mancanza di un'esauriente e pertinente risposta, ad opera del giudice di secondo grado, alle deduzioni proposte con l'atto di appello, censuri la motivazione della sentenza di detto giudice che abbia confermato quella di primo grado in forza di motivazione incongrua perché relativa a diversa questione giuridica, è inammissibile per difetto di interesse (rilevabile anche di ufficio), atteso che detto ricorso è rivolto, in sostanza, contro una decisione il cui contenuto (quale risulta dalla sentenza di primo grado confermata da quella di appello) è diverso da quello attribuitole dal ricorrente medesimo e tenuto altresì conto che l'eventuale giudizio di fondatezza delle censure con esso proposte non potrebbe incidere sull'effettivo decisum.