(massima n. 1)
In ipotesi di nullitą del giudizio di primo grado, proseguito da quel giudice, che malgrado la costituzione tardiva dell'attore e nella contumacia del convenuto, non abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il giudice d'appello, innanzi al quale tale nullitą sia stata dedotta, deve dichiarare la nullitą degli atti del procedimento di primo grado successivi alla notifica della citazione introduttiva e, con separata ordinanza, disporre per l'ulteriore trattazione della causa dinanzi a sé in applicazione del principio dell'assorbimento delle nullitą nei motivi di gravame, senza alcuna possibilitą del rinvio della causa al primo giudice, attesa la tassativitą e la non estensibilitą, per analogia, dei casi in cui il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullitą della sentenza di primo grado ed a rimettere le parti davanti al primo giudice.