(massima n. 1)
Il pretore, adito ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non deve provvedere sulle spese del procedimento, in caso di accoglimento dell'istanza di misure d'urgenza, alla luce della provvisorietā della relativa pronuncia, la quale ha efficacia subordinata all'instaurazione del giudizio di merito, ed inoltre č destinata ad essere superata od assorbita dall'esito dello stesso, mentre deve statuire su tali spese, in applicazione analogica degli artt. 91 e ss. c.p.c., quando respinga detta istanza, cosė spogliandosi del processo. Questa pronuncia sulle spese, al pari della omissione della pronuncia medesima, si sottrae ad appello, inserendosi in un atto non riconducibile nelle previsioni dell'art. 339 c.p.c., ma č sindacabile in sede di legittimitā, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, avendo natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo.