(massima n. 1)
La mancata assunzione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della decisione (che si riveli incompleto, incoerente e illogico) e il ricorrente indichi specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova ed il nesso di causalitą fra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimitą il controllo sulla decisivitą della prova non ammessa, controllo che deve peraltro essere compiuto esclusivamente sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, senza possibilitą di colmare le eventuali lacune con indagini integrative.