(massima n. 1)
La legittimazione al ricorso per cassazione spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualitą di parte, alla stregua delle risultanze della decisione impugnata e, pertanto, deve essere negata in favore di altri soggetti, con la consequenziale inammissibilitą dell'impugnazione da essi proposta, senza che rilevi a tal fine la circostanza che i medesimi abbiano veste di litisconsorti sostanziali indebitamente pretermessi.