(massima n. 1)
Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in sede di impugnazione delle pronunce dei giudici amministrativi, è circoscritto — siccome statuito dagli artt. 111 della Costituzione, 362 c.p.c., 48 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 — alle questioni attinenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di detti giudici, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio di quella loro funzione. Ne deriva che, in detta sede, non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (nella specie, la pretesa mancanza di interesse dei ricorrenti al giudizio amministrativo).