(massima n. 1)
L'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione č deducibile in sede di legittimitą, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell'errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale č suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 e seguenti c.p.c. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto l'inesatta determinazione dei presupposti numerici nel calcolo, operato dalla corte territoriale, del limite di responsabilitą del vettore aereo, a norma della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e della L. n. 84 del 1983, effettuato ragguagliando il Franco oro Poincarč al valore di uno solo e non di 17 diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale, come previsto dalla citata L. n. 84).