(massima n. 1)
In tema di modificazione dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, la forma del procedimento in camera di consiglio fissata dall'art. 710 c.p.c., come modificato dalla L. 29 luglio 1988, n. 331, coinvolge l'intero procedimento e non soltanto la sua fase decisoria, con la conseguenza che l'atto introduttivo del giudizio deve rivestire la forma del ricorso e non quella della citazione.