(massima n. 1)
Le sentenze delle singole sezioni della Corte di cassazione non sono impugnabili – salve le ipotesi in cui è consentita la revocazione delle sentenze del giudice di legittimità – neanche in base all'art. 374 c.p.c., secondo cui «il primo presidente può disporre che la corte pronunci a Sezioni Unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in modo difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di particolare importanza», questa disposizione riferendosi ai ricorsi da decidere e non anche a quelli in ordine ai quali sia già stata emessa una decisione dalle sezioni semplici.