(massima n. 1)
La deduzione, in sede di esecuzione forzata degli obblighi di fare, relativa all'assenza di un progetto esecutivo di demolizioni e scavi e della relativa autorizzazione-concessione, traducendosi nella negazione della possibilitą di eseguire l'obbligo derivante dal titolo esecutivo, e cosģ nella contestazione della idoneitą di tale titolo a fondare la pretesa esecutiva, integra una opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi, con la conseguenza che la relativa controversia appartiene al giudice competente ratione valoris e non al giudice dell'esecuzione.