(massima n. 1)
Posto che l'art. 285 c.p.c. legittima entrambe le parti del processo (e non solo quella vittoriosa) a notificare la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, nessun significato di acquiescenza alla decisione può essere conferito al fatto che la sua notifica sia stata effettuata dalla parte soccombente, e tanto meno dalla parte parzialmente vittoriosa, atteso che essa non dimostra in modo univoco la rinunzia a conseguire il pieno accoglimento delle sue domande ed eccezioni, ma rivela solo l'intento di far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti dell'altra parte in relazione ai capi per cui la stessa è soccombente.