(massima n. 1)
Poiché l'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, deve sempre ritenersi ammissibile — proprio per l'opportunità del simultaneus processus innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali indubbiamente connesse — la domanda di adeguamento dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, anche se il coniuge che tale adeguamento richiede non si opponga alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e richieda, contestualmente, la corresponsione dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5, L. n. 898 del 1970 e sempre che non si richieda, per lo stesso periodo, la concessione di entrambi gli assegni.