(massima n. 1)
Il potere del giudice ordinario di adottare provvedimenti di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. sussiste con limitato riguardo alla tutela in via cautelare di posizioni soggettive devolute alla cognizione del medesimo giudice e pertanto non può essere riconosciuto in relazione a pretese di un pubblico dipendente inerenti al rapporto d'impiego, spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo, senza che rilevi in contrario la circostanza che il difetto di rapporto gerarchico fra l'organo che ha emesso il provvedimento contestato e quello cui può essere proposto ricorso in via amministrativa (nella specie, il Ministro delle finanze ed il Consiglio di amministrazione del ministero, rispetto ad un provvedimento di trasferimento) esclude la possibilità che il secondo possa sospendere il provvedimento medesimo, in quanto ciò non elimina il potere di sospensione cautelare da parte del giudice competente, la sussistenza del quale rende, poi, le norme di previsione del procedimento amministrativo (art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ed art. 32, comma 5, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) manifestamente non contrastanti con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.