(massima n. 1)
Poiché nelle cause di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) sono passivamente legittimati e «litisconsorti» necessari tutti i soggetti del processo esecutivo indicati dall'art. 485, comma 1, c.p.c., il debitore esecutato è parte necessaria del giudizio nel quale si discute della validità di atti del processo che incideranno sulla distribuzione del ricavato dell'esecuzione, con la conseguenza che la questione della non integrità del contraddittorio, per la mancata evocazione del debitore (e la conseguente nullità della sentenza), può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità.