(massima n. 1)
Quando le parti compromittenti non hanno fissato regole procedimentali, gli arbitri del giudizio arbitrale possono regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno purché, come è espressamente stabilito dall'art. 816 c.p.c., sia rispettato il principio del contraddittorio e perciò consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni e la collaborazione nell'accertamento dei fatti o, in altri termini, di esporre i relativi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo, di presentare entro i termini prefissati, a norma dell'art. 816, comma 3, c.c., memorie, repliche e documenti, di conoscere in tempo utile le istanze e richieste delle parti. Tale principio è pertanto violato, con conseguente nullità del lodo (art. 829 c.p.c.) e necessità di pronuncia nel merito da parte della corte d'appello presso la quale il lodo è stato impugnato (art. 830 c.p.c.), nel caso in cui, concessa ad una parte la facoltà di depositare memorie e documenti anche dopo la chiusura dell'istruttoria, non sia data comunicazione all'altra parte del deposito né assegnato termine per eventuali osservazioni.