(massima n. 1)
Proposta una domanda di opposizione di terzo al pignoramento di alcuni immobili in danno del debitore d'imposta, ove sia stata dedotta da un lato la non debenza del tributo da parte di questi e, dall'altro lato, la proprietą in capo al ricorrente del compendio di beni assoggettati al detto vincolo, il passaggio in giudicato del capo di sentenza che ha rigettato l'opposizione di terzo rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che abbia affermato il difetto di giurisdizione dell'autoritą giudiziaria ordinaria a conoscere della domanda, finalizzata all'accoglimento della opposizione stessa, circa la debenza del tributo da parte del debitore pignorato.