(massima n. 1)
Il giudice, che dopo aver emesso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. provveda sulle questioni insorte in sede esecutiva, rigettando l'istanza della parte di integrazione del provvedimento di urgenza, non può provvedere sulle spese del procedimento instaurato con detto ricorso, essendo competente al riguardo il giudice della causa di merito.