(massima n. 1)
In tema di espropriazione di crediti presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza di assegnazione del credito sottoposto ad espropriazione, perché l'esecuzione forzata non poteva essere attuata nei confronti di un comune ai sensi dell'art. 24 D.L. 2 marzo 1989, n. 64, convertito con modifiche nella L. 24 aprile 1989, n. 144, avendo il contenuto di atto esecutivo, č suscettibile di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e pertanto non č impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.