(massima n. 1)
La violazione delle disposizioni relative alla ripartizione dei compiti tra i vari ufficiali giudiziari non costituisce autonoma ragione di nullitą della notificazione dell'atto, non determinando una violazione delle regole di competenza in senso proprio, né essendo tale nullitą prevista dalla legge ovvero configurabile come nullitą formale dell'atto.