(massima n. 1)
L'attività svolta dal libero professionista in modo esclusivo, o comunque di gran lunga prevalente, a favore di un unico cliente, può rientrare nello schema del rapporto di collaborazione previsto dall'art. 409 n. 3 c.p.c.; tale fattispecie non è ravvisabile nell'ipotesi dell'opera svolta da un consulente del lavoro, con prestazioni omogenee e consone alla sua specializzazione, per conto di più clienti, senza che nei confronti dell'uno possa essere accertato un impegno più assiduo e costante che nei confronti degli altri.