(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale, in sede di conversione del pignoramento, il giudice dell'esecuzione determina, con le modalità di cui all'art. 495 c.p.c., l'entità della somma da versare in sostituzione delle cose pignorate è provvedimento che, implicando una sommaria valutazione, a questo solo fine, delle pretese dei creditori nonché dell'importo delle spese dai medesimi già anticipate e di quelle che presumibilmente saranno anticipate, talché, non esplica alcuna funzione risolutiva di contestazioni sull'esistenza e l'ammontare dei singoli crediti, né ha contenuto decisorio rispetto al diritto di agire in executivis, con la conseguenza che l'opposizione contro di esso proposta può inquadrarsi soltanto nel modello dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. e deve essere proposta nei relativi termini, mentre le contestazioni rilevano esclusivamente ai fini della distribuzione del ricavato e vanno esaminate e decise in tale sede.