(massima n. 1)
Alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata (nella specie, testamento olografo) deve ritenersi consentita oltre la facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio, anche la possibilità alternativa, senza riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte.