(massima n. 1)
Mentre gli usi normativi, i quali richiedono gli estremi della generalitą e della opino iuris seu necessitatis, sono inidonei, ai sensi dell'art. 2078 c.c., a prevalere sul contratto di lavoro, gli usi di fatto o contrattuali (in tema, nella specie, di corresponsione della gratifica natalizia) prescindono dagli estremi anzidetti e, inserendosi, ai sensi dell'art. 1340 c.c., non nel contratto collettivo ma in quello individuale, di cui integrano il contenuto in senso modificativo (soltanto in melius, ex art. 2077 c.c.) della contrattazione collettiva, obbligano le parti anche se da esse ignorati.