(massima n. 1)
Il ricorso per revocazione avverso sentenze della Corte di cassazione ancorché rese in sede di regolamento di competenza, č soggetta, ai sensi dell'art. 400 c.p.c. (prima dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis c.p.c., introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353), al rito ordinario previsto per il procedimento di legittimitā, con la conseguenza che la replica difensiva dell'intimato, pure in detta ipotesi, deve osservare le modalitā prescritte dall'art. 370 c.p.c. per il controricorso.